Una recente sentenza della Suprema Corte di cassazione produce una grande novità per quanto riguarda le cartelle esattoriali, i termini di prescrizione e lo sconto su sanzioni, interessi e somme aggiuntive dovute.
In pratica, senza rottamazione delle cartelle esattoriali, senza saldo e stralcio, sanatorie e condoni, c’è una soluzione atta a ridurre il proprio debito. La Cassazione di fatto sancisce tramite ordinanza, che sanzioni e interessi sulle cartelle esattoriali non si pagano più in alcune circostanze.
Se dalla data di notifica di una cartella, decorre il giusto periodo, il contribuente può chiedere la prescrizione del ruolo. Le imposte locali come possono essere IMU, TASI, TARI, cioè quelle dovute al proprio Comune, si prescrivono in 5 anni. Il Bollo Auto invece si prescrive in 3 anni ed è dovuto alla propria Regione. Per le tasse dello Stato invece, la prescrizione è decennale. Ma è proprio su questi balzelli che la Cassazione con l’ordinanza numero 4960 del 26 febbraio 2024 ha creato un precedente importante. Distinguendo tra prescrizione del tributo, tassa o imposta, e prescrizione delle sanzioni e degli interessi. In altri termini, la prescrizione dentro una stessa cartella riferita ad omesso versamento IRAP, IRPEF o IVA, tanto per fare alcuni esempi, segue tempistiche diverse tra importo del capitale della cartella e importi aggiuntivi. Ed è su questo che un contribuente aveva promosso ricorso, adducendo al diritto di chiedere l’annullamento per sopraggiunta prescrizione di queste cifre aggiuntive. Cioè, di sanzioni e interessi.
Se dalla data di notifica di una cartella esattoriale riferita a imposte evase nei confronti dello Stato centrale, non arrivano più comunicazioni per 5 anni, ecco che si può richiedere uno sgravio parziale. Perché le sanzioni e gli interessi scadono in 5 anni. Solo la tassa o il tributo non pagato in origine continua ad essere da versare fino ai 10 anni successivi alla notifica originale. Naturalmente ogni altra comunicazione arrivata al contribuente fa ripartire il conto della prescrizione anche per le cifre aggiuntive prima citate. E questo vale sia per le comunicazioni classiche, cioè con raccomandata con ricevuta di ritorno, che per quelle via Posta Elettronica Certificata (PEC). Resta comunque valida la possibilità alla ricezione di una nuova cartella dopo 5 anni dalla precedente, di promuovere ricorso per ottenere questo sconto sugli importi dovuti.
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