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Hai problemi con una banca o non ti trovi con il calcolo degli interessi sui buoni postali? Rivolgiti all’Arbitro giusto!

Tra investitori e intermediari finanziari, con i soldi nel mezzo, i rapporti non sono sempre idilliaci e cordiali dal primo all’ultimo incontro. A volte si finisce male, nel senso che nascono discussioni accese sulla regolamentazione di date controversie. Nei casi peggiori, davanti al parere di un soggetto terzo qualificato.

Tuttavia, in questi casi quello che più si cerca è la celerità del giudizio senza svenarsi in costi eccessivi. L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) potrebbero fare al caso, in quanto autorevoli e nati appunti per questi scopi. Per cui se hai problemi con una banca o non ti trovi con il calcolo degli interessi sui buoni postali prova a capire se puoi percorrere questi sentieri.

Cosa sono l’Arbitro Bancario Finanziario e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie

Sono due sistemi di risoluzione di controversie tra intermediari finanziari e clienti alternativi alla Giustizia ordinaria, cioè senza ricorrere al giudice. Le due strutture hanno ambiti di intervento propri, sono aperte a tutti, sono rapide ed economiche e, soprattutto, autonome ed imparziali.
L’ABF, per esempio, è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia (BdI) ed è articolato in 7 Collegi operanti su base territoriale. Ognuno di essi è composto da 5 membri, due dei quali, oltre al Presidente, designati dalla BdI. Gli altri membri sono uno di designazione delle associazioni degli intermediari e uno di quello dei clienti.
L’ACF, invece, è stato istituito dalla Consob nel 2016 e vi possono ricorrere gli investitori retail, imprese ed Enti, mentre ne sono esclusi gli investitori qualificati. Le controversie presentate devono concernere servizi di investimento come negoziazione o collocamento titoli, consulenza in tema di investimenti, etc. Il ricorso può contenere la richiesta di un risarcimento (se la richiesta riguarda una somma di denaro, questa non può eccedere i 500mila €) o di adempimento di un obbligo.

Quando si può ricorrere e non ricorrere all’ABF?

L’accesso all’ABF è aperto a chi ha avuto rapporti contrattuali o anche solo entrato in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, inclusi i servizi di pagamento. Se la diatriba concerne c/c, mutui, prestiti personali, il ricorso è ammesso se la richiesta di denaro non eccede i 200mila € o per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (qui senza limiti di importo).
Il ricorso è negato quando la faccenda attiene servizi o attività di investimento (qui scatta l’ACF) o beni e servizi diversi da quelli bancari e finanziari.

Hai problemi con una banca o non ti trovi con il calcolo degli interessi sui buoni postali?

Il ricorso all’Arbitro adeguato al proprio caso si può presentare solo dopo che si è inviato un reclamo scritto all’intermediario interessato. Egli di solito ha 60 giorni di tempo per rispondere, salvo altri termini di Legge.
Inoltre, occorre o che la risposta ricevuta sia ritenuta insoddisfacente o che non sia stata proprio data. La presentazione del ricorso (sulle stesse questioni già espresse nel reclamo) deve avvenire entro 12 mesi dall’inoltro del reclamo all’intermediario.
Il ricorso va fatto online (occorre registrarsi, compilare il modulo e inviarlo) e non necessita di assistenza legale per il richiedente.
Il ricorso all’ACF è gratuito, quello all’ABF costa 20 € di contributo spese per la procedura e si paga con bonifico o versamento c/c o in contanti presso la BdI.
In chiusura, invitiamo il Lettore a leggere attentamente tutti i dettagli, le info, prassi e procedure presenti sui portali dei due Arbitri e sciogliere gli eventuali dubbi.

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